UIL Scuola -LAVORO AGILE E CONGEDO COVID-19 PER SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICA O QUARANTENA DEI FIGLI – VALIDITA’ DAL 13 Marzo al 30 Giugno 2021.

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LAVORO AGILE E CONGEDO COVID-19
PER SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICA O QUARANTENA DEI FIGLI
fino al 30 giugno 2021
ISTRUZIONI OPERATIVE
Decreto-Legge n. 30 del 13 marzo 2021

L’articolo 2 (in particolare commi 1-5) del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID- 19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”, ha introdotto, a favore dei genitori lavoratori dipendenti, la possibilità dello svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile o la fruizione di un apposito congedo nei casi in cui i figli conviventi e minori di anni sedici si trovino in particolari situazioni dovute alle misure previste per contenere e contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. A tal fine è anche previsto un congedo per il genitore con figlio disabile in situazione di gravità iscritto a scuole di ogni ordine e grado.
Ai dipendenti della scuola non spetta invece la corresponsione di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali (art. 2 comma 6 stesso decreto). Tali benefici sono infatti previsti per autonomi, personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, medici e infermieri.

DURATA DEI BENEFICI

I benefici valgono dall’entrata in vigore del decreto (13 marzo) e fino al 30 giugno 2021. La domanda per fruire della prestazione lavorativa in modalità agile o del congedo, va presentata esclusivamente al dirigente scolastico.

LAVORO AGILE

Il presupposto è che il proprio figlio convivente sia minore di anni sedici. In questi casi il personale docente e ATA può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte:

– alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio;

– alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio;

– alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto;

CONGEDO PER FIGLIO CONVIVENTE FINO AI 16 ANNI

Il congedo si può utilizzare nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile.
Il personale docente o ATA può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte:

– alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio;

– alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio;

– nonché alla durata della quarantena del figlio.

Se per figlio convivente minore di anni quattordici:

Il congedo è riconosciuto con un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione spettante e coperto da contribuzione figurativa.

Se per figlio convivente di età compresa fra 14 e 16 anni:

In questi casi il congedo è senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

PERIODI DI CONGEDO PER FIGLI DISABILI

Il periodo di congedo è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per i quali:

– sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza

oppure

– siano ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

Retribuzione

Il congedo è riconosciuto con un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione spettante e coperto da contribuzione figurativa.

PERIODI DI CONGEDO PARENTALE FRUITI DAL 1° GENNAIO AL 12 MARZO 2021

Gli eventuali periodi di congedo parentale per figli fino ai 12 anni o eventuali periodi di prolungamento del congedo parentale per figli con handicap in situazione di gravità (artt. 32 e 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151), fruiti dai genitori a decorrere dal 1° gennaio 2021, e fino alla data di entrata in vigore del decreto:

– durante i periodi di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio;

– di durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio;

– di durata della quarantena del figlio;

possono essere convertiti a domanda nel congedo con diritto all’indennità al 50% e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

SOSTITUZIONE DEL PERSONALE ASSENTE

Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici predetti, è autorizzata la spesa di 10,2 milioni di euro per l’anno 2021.

INCOMPATIBILITÀ

Per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o fruisce del congedo, oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l’altro genitore non può fruire, del congedo, o di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting (tali bonus non possono comunque essere fruiti dai dipendenti della scuola), salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle
misure previste.

Scheda tecnica UIL Scuola Rua – lavoro agile e congedi per dipendenti con figli fino ai 16 anni