Permessi per motivi personali e familiari (permessi retribuiti)

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  1. In che cosa consiste la disciplina dei permessi per motivi personali e familiari?

L’art. 15 del CCNL del 29 novembre 2007 prevede che, al comma 2, che il dipendente, docente o ATA, ha diritto a domanda a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali e familiari documentati anche mediante autocertificazione.

 

  1. E’ necessario che il dipendente che fruisce dei permessi per motivi personali o familiari specifichi nel dettaglio i motivi dell’assenza, esplicitando dove sia stato e cosa abbia fatto o è sufficiente una generica dichiarazione di assenza per esigenze personali senza alcuna ulteriore indicazione?

L’art. 15, comma 2, stabilisce che il dipendente ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Pertanto, il dipendente è tenuto a fornire una motivazione, personale o familiare, che deve rappresentare il presupposto giustificativo del permesso. La disposizione contrattuale stabilisce altresì che la stessa deve essere documentata, anche mediante autocertificazione del dipendente interessato. In ogni caso i motivi addotti dal lavoratore non sono soggetti alla valutazione del dirigente scolastico. Infatti, la clausola prevede genericamente che tali permessi possono essere fruiti “per motivi personali e familiari” consentendo, quindi, a ciascun dipendente, di individuare le situazioni soggettive o le esigenze di carattere personale o familiare ritenute più opportune ai fini del ricorso a tale particolare tutela contrattuale.

 

  1. I permessi retribuiti per motivi familiari o personali si maturano in relazione al servizio prestato o spettano indipendentemente dai giorni in cui è stata resa la prestazione lavorativa? La disciplina dei permessi retribuiti per motivi familiari o personali individua l’ammontare di permessi di cui ciascun dipendente può usufruire nel corso di un anno scolastico, ma non contiene alcuna disposizione in merito al criterio di maturazione degli stessi. Pertanto, in assenza di una espressa previsione, si ritiene che il beneficio non sia correlato al servizio prestato, ma possa essere riconosciuto indipendentemente dalla prestazione lavorativa resa nell’anno scolastico di riferimento.

 

  1. E’ possibile per il personale a tempo determinato fruire dei giorni di permesso art. 15, comma 2, CCNL 29.11.2007?

Al personale assunto a tempo determinato si applicano gli stessi istituti contrattuali previsti per quello assunto a tempo indeterminato. E’, pertanto, possibile la fruizione dei giorni di permesso di cui all’art. 15, comma 2, del CCNL del 29.11.2007 del comparto scuola, sempre che ricorrano i due presupposti richiesti dal su citato articolo:

  1. il non aver usufruito nell’anno scolastico dei permessi di cui trattasi;
  2. l’esistenza delle necessità personali o familiari in base alle quali viene effettuata la richiesta.

 

  1. E’ possibile, per il dipendente, fruire dei permessi di cui all’art. 15 del CCNL del 29 novembre 2007 qualora lo stesso debba assentarsi dal lavoro perché chiamato a rendere testimonianza giudiziale per motivi personali?

Per quanto riguarda il caso in esame, occorre specificare che solo la testimonianza svolta nell’interesse dell’Amministrazione è equiparata all’effettivo servizio, mentre qualora la stessa riguardi il dipendente, quest’ultimo deve poter assolvere all’obbligo di presentarsi in Tribunale sulla base delle opportunità offerte dal CCNL, che, qualora la stessa richieda una intera giornata, prevede a questo riguardo le ferie ed i permessi retribuiti di cui sopra. Per completezza si richiama anche la circolare n. 7/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica che, fornendo chiarimenti in merito all’applicazione dell’articolo 71 del D.L. n. 112/08, riporta testualmente “Quanto ai permessi “per citazione a testimoniare” si chiarisce che la disposizione non ha inteso disciplinare una nuova tipologia di permesso, ma solo attribuire rilievo alla particolare causale considerata, nell’ambito dell’utilizzo delle ordinarie forme di assenza giustificata dal lavoro già esistenti (permessi retribuiti per documentati motivi personali, ferie o permessi da recuperare o, se la testimonianza è resa a favore dell’amministrazione, permessi per motivi di servizio).”

 

Fonte: ARAN – Raccolta sistematica degli orientamenti applicativi 2016