Le gravi patologie nel comparto scuola sono disciplinate da una normativa specifica che garantisce tutele speciali ai dipendenti affetti da malattie invalidanti. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del settore prevede benefici particolari riguardo alle assenze per malattia e alla protezione retributiva durante il periodo di cura.
Normativa di Riferimento
L’articolo 17, comma 9, del CCNL Scuola 2006-2009, confermato nel CCNL 2019-2021, stabilisce che le assenze per malattia dovute a gravi patologie che richiedono terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti non sono conteggiate nel periodo di comporto (il limite massimo di giorni di malattia concessi prima della possibile cessazione del rapporto di lavoro). Questo significa che tali assenze non incidono sul calcolo dei giorni di malattia ordinaria e garantiscono al lavoratore il diritto alla retribuzione piena.
Benefici Previsti
I principali benefici riconosciuti ai lavoratori affetti da gravi patologie sono:
- Esclusione dal periodo di comporto: le assenze legate alle terapie non vengono conteggiate nel periodo massimo di malattia consentito.
- Retribuzione intera: durante il periodo di assenza legato alla patologia, il lavoratore ha diritto alla retribuzione piena.
- Esenzione dalle fasce di reperibilità: come previsto dall’art. 55-septies del D.Lgs. 165/2001, i lavoratori con gravi patologie sono esenti dall’obbligo di reperibilità per le visite fiscali.
Certificazione Necessaria
Per usufruire dei benefici previsti, è necessario che la patologia sia certificata da una struttura sanitaria pubblica.