domenica, Settembre 1, 2024
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CORSO DI FORMAZIONE PER LE PROVE SCRITTE DEL CONCORSO ORDINARIO PER OGNI ORDINE E GRADO DI SCUOLA.

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A seguito delle tante richieste di iscrizione ai nostri percorsi formativi, Aida (Associazione Italiana docenti e personale ATA) organizza un corso di preparazione per il superamento delle prove scritte dei prossimi concorsi nella scuola.

Il corso prevede:

N. 3 lezioni a distanza sulle tecniche di sviluppo delle tracce e sulle metodologie didattiche.

Per ciascuna delle due prove, materiali di approfondimento e relative proposte di tracce in linea con gli specifici programmi delle singole classi di concorso. Le Proposte di tracce, illustrate in classi virtuali, potranno essere sviluppate dal corsista e prevederanno la correzione dei disciplinaristi (15 tracce).

A supporto dei corsisti saranno messe  a disposizione tracce tipo su specifiche aree.

Sarà inoltre fornito gratuitamente il corso di preparazione alle prove preselettive composto da 14 lezioni registrate, materiali delle presentazioni e dispense di approfondimento.

Venerdì 16 aprile 2021, dalle ore 16:00 alle 18:00

si svolgerà un Webinar di presentazione di tutta l’offerta per i concorsi ordinari

Iscrizione gratuita al webinar

Aggiornamento graduatorie III fascia Ata triennio 2021/2023

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Il Ministero dell’Istruzione dà il via alla costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il personale ATA (triennio 2021-23), secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 50 del 3 marzo 2021.

Da quest’anno le procedure sono digitalizzate, si fa tutto online sul sistema informativo del Ministero.

https://www.istruzione.it/graduatorie-ata/

UIL Scuola -LAVORO AGILE E CONGEDO COVID-19 PER SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICA O QUARANTENA DEI FIGLI – VALIDITA’ DAL 13 Marzo al 30 Giugno 2021.

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LAVORO AGILE E CONGEDO COVID-19
PER SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICA O QUARANTENA DEI FIGLI
fino al 30 giugno 2021
ISTRUZIONI OPERATIVE
Decreto-Legge n. 30 del 13 marzo 2021

L’articolo 2 (in particolare commi 1-5) del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID- 19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”, ha introdotto, a favore dei genitori lavoratori dipendenti, la possibilità dello svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile o la fruizione di un apposito congedo nei casi in cui i figli conviventi e minori di anni sedici si trovino in particolari situazioni dovute alle misure previste per contenere e contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. A tal fine è anche previsto un congedo per il genitore con figlio disabile in situazione di gravità iscritto a scuole di ogni ordine e grado.
Ai dipendenti della scuola non spetta invece la corresponsione di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali (art. 2 comma 6 stesso decreto). Tali benefici sono infatti previsti per autonomi, personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, medici e infermieri.

DURATA DEI BENEFICI

I benefici valgono dall’entrata in vigore del decreto (13 marzo) e fino al 30 giugno 2021. La domanda per fruire della prestazione lavorativa in modalità agile o del congedo, va presentata esclusivamente al dirigente scolastico.

LAVORO AGILE

Il presupposto è che il proprio figlio convivente sia minore di anni sedici. In questi casi il personale docente e ATA può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte:

– alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio;

– alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio;

– alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto;

CONGEDO PER FIGLIO CONVIVENTE FINO AI 16 ANNI

Il congedo si può utilizzare nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile.
Il personale docente o ATA può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte:

– alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio;

– alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio;

– nonché alla durata della quarantena del figlio.

Se per figlio convivente minore di anni quattordici:

Il congedo è riconosciuto con un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione spettante e coperto da contribuzione figurativa.

Se per figlio convivente di età compresa fra 14 e 16 anni:

In questi casi il congedo è senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

PERIODI DI CONGEDO PER FIGLI DISABILI

Il periodo di congedo è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per i quali:

– sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza

oppure

– siano ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

Retribuzione

Il congedo è riconosciuto con un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione spettante e coperto da contribuzione figurativa.

PERIODI DI CONGEDO PARENTALE FRUITI DAL 1° GENNAIO AL 12 MARZO 2021

Gli eventuali periodi di congedo parentale per figli fino ai 12 anni o eventuali periodi di prolungamento del congedo parentale per figli con handicap in situazione di gravità (artt. 32 e 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151), fruiti dai genitori a decorrere dal 1° gennaio 2021, e fino alla data di entrata in vigore del decreto:

– durante i periodi di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio;

– di durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio;

– di durata della quarantena del figlio;

possono essere convertiti a domanda nel congedo con diritto all’indennità al 50% e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

SOSTITUZIONE DEL PERSONALE ASSENTE

Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici predetti, è autorizzata la spesa di 10,2 milioni di euro per l’anno 2021.

INCOMPATIBILITÀ

Per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o fruisce del congedo, oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l’altro genitore non può fruire, del congedo, o di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting (tali bonus non possono comunque essere fruiti dai dipendenti della scuola), salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle
misure previste.

Scheda tecnica UIL Scuola Rua – lavoro agile e congedi per dipendenti con figli fino ai 16 anni

Verifica se il tuo piano di studi è completo per poter insegnare.

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Tabelle di valutazione da consultare ai fini dell’accesso alle classi di concorso:

Tabella A (indica le classi di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado)

Allegato A definitivo 13/3/2017

Tabella B (indica le classi di concorso a posti di insegnante tecnico-pratico per la scuola secondaria di secondo grado)

Tabella A/1 (indica la corrispondenza tra esami del vecchio ordinamento ed altri esami di contenuto attinente).

Valutazione del piano di studi assistito
Se hai bisogno di aiuto per la valutazione del piano di studi, un nostro esperto ti aiuterà a districarti tra crediti ed integrazioni.

Per la valutazione assistita, sarai contattato per un incontro tramite piattaforma google meet. 
Il servizio è gratuito.

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Ricorso personale ATA – per il riconoscimento del servizio prestato presso le scuole paritarie per intero

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Ricorso “personale ata III fascia graduatorie di istituto contro il dimezzamento del punteggio per il servizio svolto presso le scuole paritarie”.

POSSONO ADERIRE:

Gli A.T.A. che abbiano prestato servizio, nei suindicati profili ed in qualunque momento, presso scuole pareggiate o parificate, legalmente riconosciute o scuole paritarie, già collocati nelle graduatorie di circolo e di istituto.

COSA SI CHIEDE AL GIUDICANTE? Che il servizio espletato presso le scuole paritarie (al momento ridotto della metà rispetto al servizio prestato nelle scuole statali, 3 punti per ogni anno in luogo di 6, venga valutato per intero.

Per fissare un appuntamento con nostri i legali o per maggiori informazioni, invia una mail al seguente indirizzo: avvocati.associazione.aida@gmail.com

Ricorso “Carta Docente” agli Educatori

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Il ricorso si prefigge di ha riconoscere il bonus di €500,00 annuo anche agli educatori, tale riconoscimento potrà essere richiesto per l’anno scolastico in corso oltre gli arretrati (ultimi 5 anni) per un totale di €2.500,00.

 A tale ricorso possono aderire gli educatori di Convitto. 

Per fissare un appuntamento con nostri i legali o per maggiori informazioni, invia una mail al seguente indirizzo: avvocati.associazione.aida@gmail.com

Ricorso per Assegnazione provvisoria per i docenti con figli di età inferiore a tre anni

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L’assegnazione temporanea è il beneficio che può essere concesso ad un genitore pubblico dipendente, con figli minori di 3 anni, di essere assegnato a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a 3 anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa. Non si tratta di norma contrattuale ma di una norma legislativa che riguarda tutti i pubblici dipendenti a prescindere dal comparto di appartenenza, e che è dettata a tutela di valori costituzionalmente garantiti, in particolare la cura dei figli minori. Si tratta tuttavia di un beneficio la cui concessione è condizionata alla sussistenza di alcuni requisiti e quindi non costituisce un vero e proprio diritto soggettivo. I requisiti soggettivi per accedere al beneficio sono:

a) Esistenza al momento della proposizione della domanda di un figlio di età inferiore a 3 anni. Importante sottolineare che il limite di età (figli al di sotto dei tre anni) determina l’arco temporale entro cui va fatta la richiesta ma non necessariamente il limite entro cui deve necessariamente concludersi l’assegnazione provvisoria. Ciò significa che , se l’assegnazione viene concessa quando la bambina o il bambino ha un anno, il periodo si estenderà fino al compimento del quarto anno di età, e quindi dopo i tre anni.

b) Entrambi i genitori devono essere lavoratori e la o il richiedente deve essere un pubblico dipendente. I requisiti oggettivi per la concessione del beneficio sono:

a) Sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva nell’ambito di una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività. La nozione di posizione retributiva non coincide con quella di profilo professionale: è sufficiente pertanto che, a prescindere dal profilo professionale, sia vacante e disponibile un posto in organico di pari costo rispetto a quello ricoperto dall’interessato nell’Amministrazione di provenienza; ad esempio un istruttore tecnico potrà essere assegnato ad un posto di profilo amministrativo purché di pari costo.

b) E’ necessario l’assenso dell’Amministrazione di provenienza e di quella di destinazione.

Tali requisiti devono essere dimostrati dal Miur in maniera dettagliata.

Cosa deve fare l’interessata/o per accedere al beneficio?

L’interessato in possesso dei requisiti deve presentare l’istanza di assegnazione temporanea all’Amministrazione presso cui presta servizio ed alla Amministrazione di destinazione, autocertificando nella richiesta il possesso dei requisiti soggettivi (data di nascita del figlio, e indicazione della sede lavorativa del coniuge).

Chi può aderire? Il genitore (anche affidatario ed adottivo) di un minore di età inferiore a tre anni al momento della presentazione della istanza; b) essere in possesso della professionalità corrispondente al posto da ricoprire (ad es., l’insegnate non potrà richiedere l’assegnazione temporanea in diversa classe di concorso). c)essere dipendente a tempo indeterminato di una P.A.

Per fissare un appuntamento con nostri i legali o per maggiori informazioni, invia una mail al seguente indirizzo: avvocati.associazione.aida@gmail.com