Assenze per malattia del personale scolastico

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Le assenze per malattia del personale scolastico, sia per i docenti che per il personale ATA, seguono regole specifiche in base al tipo di contratto. Queste norme definiscono il periodo di comporto, ovvero il limite massimo entro il quale il dipendente può assentarsi per malattia mantenendo il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

1. Assenze per malattia in base al tipo di contratto

Personale a tempo indeterminato

I docenti e il personale ATA con contratto a tempo indeterminato hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per un massimo di 18 mesi nell’arco di un triennio scolastico. Durante questo periodo, la retribuzione subisce riduzioni progressive:

  • Primi 9 mesi: retribuzione completa.
  • Dal 10º al 12º mese: retribuzione ridotta al 90%.
  • Dal 13º al 18º mese: retribuzione ridotta al 50%.

Se l’assenza supera i 18 mesi, è possibile richiedere un periodo di aspettativa non retribuita per ulteriori 18 mesi.

Personale a tempo determinato (supplenze fino al 30 giugno o 31 agosto)

Il personale con contratto a termine ha diritto alla conservazione del posto per un massimo di 9 mesi nell’arco di un triennio. La retribuzione è così articolata:

  • Primo mese: retribuzione completa.
  • Secondo e terzo mese: retribuzione ridotta al 50%.
  • Dal quarto al nono mese: conservazione del posto senza retribuzione.

Personale con supplenze brevi

Il personale con supplenze brevi ha diritto alla conservazione del posto per un massimo di 30 giorni di assenza per malattia all’anno, con una retribuzione ridotta al 50%. Superato questo limite, il contratto può essere risolto. Tuttavia, le assenze parzialmente retribuite non interrompono l’anzianità di servizio.

2. Esclusione dal periodo di comporto per gravi patologie

Le assenze per gravi patologie, come quelle che richiedono terapie salvavita (chemioterapia, dialisi), sono escluse dal calcolo del periodo di comporto. In questi casi, i giorni di assenza non vengono conteggiati nel limite massimo e sono interamente retribuiti. Le condizioni che rientrano in questa categoria includono:

  • Gravi patologie che richiedono terapie salvavita.
  • Ricoveri ospedalieri o day-hospital.
  • Assenze dovute alle conseguenze delle terapie, certificate dal medico.

3. Certificazioni necessarie per l’esclusione dal comporto

Per escludere i giorni di assenza dal periodo di comporto, è necessaria una certificazione medica che attesti:

  • La gravità della patologia.
  • La necessità di terapie salvavita.
  • Il periodo di ricovero ospedaliero o day-hospital, compresi i giorni di convalescenza.

La certificazione deve essere rilasciata da una struttura sanitaria pubblica.

4. Altre assenze escluse dal comporto

Oltre alle gravi patologie, altre situazioni che non vengono conteggiate nel periodo di comporto includono:

  • Infortuni sul lavoro certificati dall’INAIL.
  • Congedo per cure per invalidi (fino a 30 giorni).
  • Malattie connesse alla gravidanza, comprese le interruzioni entro il 180º giorno.