1. Che cosa si deve intendere con “altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge”?
Pare utile precisare che la disposizione dell’ art. 15, comma 7, del CCNL 29.11.2007 conferma la vigenza di tutte le norme di leggi che prevedono casi di permesso retribuito – oltre a quelli indicati nel corpo dell’articolo stesso – come, ad esempio, permessi per donatori di sangue, per il diritto allo studio, per volontari nelle attività di protezione civile, per funzioni presso uffici elettorali, per l’ufficio di giudice popolare ed ogni altra norma di legge non espressamente citata. Tra queste disposizioni di legge rientra l’art 4, L. 53/2000 che stabilisce il diritto del lavoratore a usufruire di tre giorni retribuiti lavorativi all’anno nel caso di documentata grave infermità del coniuge, del convivente o del familiare entro il secondo grado , pure previsti nel citato articolo, così come il diritto ad un periodo di congedo, continuativo o frazionato non superiore a due anni con conservazione del posto e senza retribuzione. I criteri che stabiliscono le condizioni richieste per la concessione del permesso retribuito e del congedo non retribuito sopracitati sono stati definiti con D.M. n. 278 del 21.7.2000 e dalla nota del Ministero del Lavoro del 25 novembre 2008
2 – Un dipendente si astiene dal lavoro per donazione sangue ma non viene, però, considerato idoneo alla stessa. In tale ipotesi, può comunque fruire di un permesso riferibile all’ intera giornata oppure, in applicazione dell’ art. 8 comma 2 della Legge n. 219 del 2005, può essergli garantito soltanto il tempo necessario all’accertamento dell’ idoneità alla donazione?
Al riguardo, occorre far presente che la problematica in esame, poiché concernente l’applicazione di una disposizione legislativa, esula dalle proprie competenze, in quanto l’Aran, mediante l’attività di assistenza, fornisce il proprio supporto tecnico solo con riferimento alle clausole contrattuali.In ogni caso, si ritiene che nell’ipotesi di inidoneità alla donazione vada applicato il comma 2 del citato art. 8, quindi debba essere considerato come permesso esclusivamente il tempo necessario all’espletamento delle procedure relative all’accertamento dell’idoneità alla donazione. Infatti la previsione di un’intera giornata di permesso è preposta a garantire il completo ripristino dello stato fisico del dipendente-donatore e, pertanto può essere concessa soltanto nel caso di avvenuta donazione.
3. Quali sono i permessi del personale docente chiamato a coprire cariche pubbliche elettive?
A quale ufficio il docente, impegnato per cariche pubbliche, deve inoltrare la richiesta di rimborso per i periodi di permesso retribuiti, così come stabilito dall’art. 80 del D. Lgs. n. 267/2000? In via preliminare, questa Agenzia ritiene opportuno rilevare che per quanto concerne i permessi e l’aspettativa per mandato amministrativo, l’art. 38 del CCNL del 29.11.2007 del comparto scuola, si limita a richiamare le norme di cui al d. lgs. n. 267/2000, così come modificate dal d. l. n. 138/2011 convertito nella legge n.148/2011. Si ritiene utile richiamare sia l’art. 79 del D. Lgs. n. 267/2000, che disciplina i permessi e le licenze dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che ricoprono cariche pubbliche, sia il successivo art. 80, richiamato da codesta amministrazione, che prevede gli oneri per i permessi retribuiti. Tale articolo, dopo aver stabilito la retribuzione a carico del datore di lavoro delle assenze dal servizio del lavoratore di cui all’articolo 79 sopra citato, dispone che gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici sono a carico dell’ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui al medesimo art. 79. In tal caso l’ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore. Il rimborso viene effettuato dall’ente entro trenta giorni dalla richiesta. Le somme rimborsate sono esenti da imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67.
Fonte: ARAN – Raccolta sistematica degli orientamenti applicativi 2016