Permessi per partecipazione agli esami (permessi retribuiti)

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  • Qual è la disciplina dei permessi per concorsi ed esami per i dipendenti del comparto Scuola?

L’art. 15 , comma 1, I alinea, del CCNL del 29.11.2007 stabilisce che “Al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto , sulla base di una idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi: – partecipazione a concorsi o esami: giorni 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio; – omissis…………..”. Pertanto, l’istituto in esame è preordinato a consentire al dipendente di partecipare come candidato a concorsi o ad esami, nel limite di otto giorni l’anno. La fruizione di tali permessi non riduce le ferie ed è valutata ai fini dell’anzianità di servizio. A differenza della disciplina contrattuale di altri comparti, che limita l’utilizzo dei permessi alle giornate di svolgimento delle prove, per il comparto Scuola si prevede che tali permessi possono essere utilizzati anche per il viaggio necessario per raggiungere la sede dell’esame o del concorso.

  • Gli otto giorni di permesso di cui all’art. 15, comma 1, del CCNL 29 novembre 2007, possono essere utilizzati in un unico periodo anche per preparare gli esami?

La disposizione contrattuale consente l’utilizzo dei permessi solo per l’effettuazione delle prove di esame. Sotto tale profilo, pertanto, non è possibile una diversa interpretazione di tale clausola.

  • La disposizione contrattuale pone limitazioni per quanto riguarda la tipologia di esami da sostenere?

La norma contrattuale non pone alcuna condizione o vincolo in merito alla tipologia di concorsi o esami, in base alla quale si possono concedere i permessi in questione. Pertanto, qualora il dipendente abbia la necessità di partecipare ad un concorso pubblico o ad esami, può richiedere il permesso, presentando la relativa documentazione al fine di giustificarne la richiesta e la conseguente fruizione. 1.4 I permessi per concorsi ed esami spettano anche al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale ? Al personale a tempo parziale spetta il suddetto beneficio in misura proporzionale alle giornate di lavoro settimanale previste, per ciascun lavoratore, nel proprio contratto individuale di lavoro. Pertanto, sulla base della regola del riproporzionamento, l’amministrazione individuerà il numero dei giorni di permesso spettanti ai dipendenti a tempo parziale, in relazione all’orario di lavoro previsto per ciascuno di essi.

Fonte: ARAN – Raccolta sistematica degli orientamenti applicativi 2016