Ricorso per Assegnazione provvisoria per i docenti con figli di età inferiore a tre anni

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L’assegnazione temporanea è il beneficio che può essere concesso ad un genitore pubblico dipendente, con figli minori di 3 anni, di essere assegnato a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a 3 anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa. Non si tratta di norma contrattuale ma di una norma legislativa che riguarda tutti i pubblici dipendenti a prescindere dal comparto di appartenenza, e che è dettata a tutela di valori costituzionalmente garantiti, in particolare la cura dei figli minori. Si tratta tuttavia di un beneficio la cui concessione è condizionata alla sussistenza di alcuni requisiti e quindi non costituisce un vero e proprio diritto soggettivo. I requisiti soggettivi per accedere al beneficio sono:

a) Esistenza al momento della proposizione della domanda di un figlio di età inferiore a 3 anni. Importante sottolineare che il limite di età (figli al di sotto dei tre anni) determina l’arco temporale entro cui va fatta la richiesta ma non necessariamente il limite entro cui deve necessariamente concludersi l’assegnazione provvisoria. Ciò significa che , se l’assegnazione viene concessa quando la bambina o il bambino ha un anno, il periodo si estenderà fino al compimento del quarto anno di età, e quindi dopo i tre anni.

b) Entrambi i genitori devono essere lavoratori e la o il richiedente deve essere un pubblico dipendente. I requisiti oggettivi per la concessione del beneficio sono:

a) Sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva nell’ambito di una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività. La nozione di posizione retributiva non coincide con quella di profilo professionale: è sufficiente pertanto che, a prescindere dal profilo professionale, sia vacante e disponibile un posto in organico di pari costo rispetto a quello ricoperto dall’interessato nell’Amministrazione di provenienza; ad esempio un istruttore tecnico potrà essere assegnato ad un posto di profilo amministrativo purché di pari costo.

b) E’ necessario l’assenso dell’Amministrazione di provenienza e di quella di destinazione.

Tali requisiti devono essere dimostrati dal Miur in maniera dettagliata.

Cosa deve fare l’interessata/o per accedere al beneficio?

L’interessato in possesso dei requisiti deve presentare l’istanza di assegnazione temporanea all’Amministrazione presso cui presta servizio ed alla Amministrazione di destinazione, autocertificando nella richiesta il possesso dei requisiti soggettivi (data di nascita del figlio, e indicazione della sede lavorativa del coniuge).

Chi può aderire? Il genitore (anche affidatario ed adottivo) di un minore di età inferiore a tre anni al momento della presentazione della istanza; b) essere in possesso della professionalità corrispondente al posto da ricoprire (ad es., l’insegnate non potrà richiedere l’assegnazione temporanea in diversa classe di concorso). c)essere dipendente a tempo indeterminato di una P.A.

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