ITP, il titolo è abilitante. Lo dice anche il Tribunale del Lavoro

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Di Fabrizio De Angelis 

27/12/2017

da La Tecnica della Scuola

Mentre i diplomati magistrali sono alle prese con le conseguenze della sentenza dell’Adunanza Plenaria in merito al mancato inserimento in GaE, i diplomati ITP, per il momento, ottengono altre vittorie nei tribunali italiani. Stavolta è il giudice del Tribunale di Lagonegro a sancire il valore abilitante del titolo di un diplomato ITP, che si aggiunge alle precedenti pronunce del Tar Lazio in merito agli inserimenti in seconda fascia di istituto e in GaE.

La vicenda

Il docente ITP protagonista del ricorso, era entrato nei ruoli scolastici nell’anno 2001 tramite il cosiddetto doppio canale, sulla classe C270 Laboratorio di Elettrotecnica, anche se il medesimo risultava inserito nelle graduatorie anche sulla classe C290Laboratorio di Fisica.
Di conseguenza, nonostante il docente sia entrato di ruolo sulla C270, questi non perdeva l’idoneità all’insegnamento sull’altra classe di insegnamento.

L’insegnante ha fatto richiesta di completamento orario sulla classe C290 Laboratorio di Fisica, (sulle ore residue di insegnamento, pari o inferiori a 6 ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario). Richiesta però negata dal dirigente scolastico, che ha seguito le disposizioni del DM 131 del 13/6/2007, che dispone che per insegnare su tali ore residue è necessaria la relativa abilitazione.

La sentenza

Il giudice del Lavoro di Lagonegro ha sancito la forza abilitante del titolo conseguito dal docente ITP, rientrante tra i titoli acquisiti di cui alla tabella C del DM 39/98.
Di conseguenza, il docente potrà svolgere le docenze sulle ore residue sulla classe di concorso C290 Laboratorio di Fisica.
Inoltre, il Tribunale del Lavoro, come riporta il legale Angelo Tuozzo, dopo aver ripercorso gli ultimi provvedimenti giurisprudenziali della giustizia ammnistrativa, ha concluso “che le pronunce conformi.. sopra richiamate ai sensi dell’art. 118 disp att. C.p.c., impongono, la disapplicazione degli atti (di cui viene in rilievo incidenter tantum l’illegittimità) adottati dalla PA per negare al ricorrente il diritto all’insegnamento sulla classe di concorso C290, per 5 ore residue…, in quanto il ricorrente risulta in possesso di titolo avente valore abilitante all’insegnamento sulla classe C/290”.

ITP e diplomati magistrali insieme in seconda fascia?

Come sappiamo, i diplomati magistrali dopo la sentenza, in attesa di risvolti e chiarimenti di natura politica, aspettano di conoscere con certezza il proprio futuro.
L’ipotesi più accreditata è quella di far “retrocedere” i diplomati magistrali in seconda fascia delle graduatorie di istituto, in compagnia dei “nemici” laureati in scienze della formazione primaria e proprio degli ITP, che grazie alle pronunce del TAR Lazio per il momento ha visto riconoscersi il titolo come abilitante e quindi idoneo per la seconda fascia.

Anche il Miur ha fornito nei mesi scorsi una nota di chiarimento in cui si specifica che: “si procederà all’inserimento in seconda fascia delle graduatorie di istituto, con apposizione di riserva, dei soli diplomati ITP che abbiano proposto ricorso al TAR Lazio (giudizi attualmente pendenti) per le finalità e nei termini di cui alla citata sentenza, ribaditi nella nota sopracitata”.
Inoltre, potranno essere inseriti in graduatoria i candidati che hanno proposto ricorso al TAR entro la data di pubblicazione delle graduatorie, ovvero il 18 settembre scorso.

La nota sottolinea anche chi non sarà inserito: ““non si procederà all’inserimento dei diplomati ITP che, alla data di pubblicazione delle graduatorie di istituto abbiano proposto ricorso al Giudice del lavoro o che abbiano proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (non essendo peraltro trascorso il termine di 120 giorni dalla pubblicazione del bando di aggiornamento delle predette graduatorie – D.M. 374 del 01/06/2017 – a riguardo il MIUR ha richiesto parere all’Avvocatura Generale dello Stato)”.
Inoltre, restano fuori dalle graduatorie i docenti ITP che non hanno presentato la domanda di inserimento in III fascia alla scadenza prevista dal bando, risalente allo scorso 24 giugno.